FIGEC
FEDERAZIONE ITALIANA GIORNALISMO EDITORIA COMUNICAZIONE
STATUTO PROVVISORIO
PREMESSA
La Federazione Italiana del Giornalismo dell’Editoria e della Comunicazione, di seguito indicata con la sigla Figec, è il sindacato libero e indipendente dei giornalisti, dei comunicatori e di tutti i lavoratori dell’informazione, della comunicazione, dell’editoria e, più in generale, della cultura, dell’arte e dei media che, nel rispetto dei principi costituzionali sul pluralismo politico, culturale, sociale, economico e sindacale, e in particolare della Costituzione, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966 (entrato in vigore il 23 marzo 1976 e reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977), del codice civile, dello Statuto dei lavoratori, della legge sulla parità di genere n. 903 del 9 dicembre 1977 e del decreto legislativo n. 208 dell’8 novembre 2021, riportati bell’Appendice in calce, organizza i lavoratori nell’ambito della cultura, dell’arte e dei media con particolare riferimento al giornalismo, all’informazione, alla comunicazione, all’editoria. La Figec è federata con la Confederazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CISAL) con sede in Roma.
Costituzione, fini, modalità associative
Art. 1. La Figec è una organizzazione sindacale libera e indipendente dei giornalisti, dei comunicatori e delle altre categorie di lavoratori dell’informazione, dei media, dell’editoria, della cultura e dell’arte. Esercita la rappresentanza morale, professionale ed economica di queste categorie. La sua sede è in Roma.
Art. 2. La Figec rappresenta e tutela a livello nazionale gli interessi delle categorie, in collaborazione con gli Ordini professionali e le associazioni di riferimento. Rappresentanza e tutela possono essere delegate ed esercitate a livello provinciale e regionale dalle rispettive articolazioni territoriali.
Le associazioni provinciali, ove costituite, o quelle regionali, sono organismi locali della Figec ai fini della repressione della condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge numero 300 del 20 maggio 1970.
Art. 3. Possono iscriversi alla Figec quanti esercitano, anche in modo non prevalente, attività di lavoro nel campo del giornalismo, della comunicazione, dell’informazione, dei media, dell’editoria, della cultura, dell’arte.
Gli iscritti vengono ripartiti in quattro distinti elenchi:
1) Giornalisti iscritti a qualsiasi titolo negli elenchi dell’Albo professionale e nel registro dei praticanti;
2) Comunicatori;
3) Professionisti dell’informazione, della cultura e dell’arte (a solo titolo di esempio: tecnici informatici che lavorano per giornali on line o piattaforme web, web designer, social media manager, montatori, blogger, opinionisti, saggisti, scrittori, divulgatori scientifici, artisti, ecc.);
4) Aderenti, ovvero aspiranti giornalisti che abbiano iniziato l’iter per l’iscrizione nell’elenco pubblicisti, collaborando, retribuiti, con testate giornalistiche regolarmente registrate; studenti dei master di giornalismo riconosciuti dall’Ordine o dei corsi universitari concernenti giornalismo, comunicazione, editoria; titolari di pensione di reversibilità di soci appartenenti alle tre categorie precedenti.
La Giunta nazionale può deliberare la nomina a soci onorari di persone con particolari benemerenze in campo sociale, culturale o professionale. I soci onorari non hanno elettorato attivo e passivo.
Delibera sull’iscrizione l’organo direttivo collegiale, territoriale o nazionale al quale sia stata presentata la domanda di iscrizione; contro un eventuale diniego è ammesso ricorso al Collegio probovirale territoriale o nazionale.
Art. 4. La Figec ha i seguenti compiti:
Art. 5) Il rapporto associativo tra gli iscritti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:
Art. 6) Per esercitare i diritti di socio della Figec è necessario essere in regola con il pagamento delle quote annuali nelle modalità previste dal Consiglio nazionale.
L’iscritto che al 30 giugno di ogni anno non abbia ancora provveduto a pagare le quote, annualmente stabilite dal Consiglio nazionale, verrà posto nell’elenco dei “soci morosi” con la conseguente sospensione, ad ogni effetto, dei diritti dei soci.
Il pagamento integrale delle quote arretrate produce il reintegro del socio nei suoi diritti e la cancellazione del suo nominativo dall’elenco dei “soci morosi”.
Il mancato pagamento integrale delle quote associative, dopo due anni solari per i quali non risultino versate, determinerà la decadenza automatica dalla qualità di iscritto.
In caso di inadempienza, il Consiglio nazionale o il Direttivo provinciale, se costituito, provvederà a cancellarlo dall’elenco degli iscritti, sempreché l’inadempimento non sia dovuto a giustificati motivi eccezionali (grave malattia o altre cause di apprezzabile gravità).
La qualifica di iscritto si perde, oltre che per morosità:
– a) per dimissioni, da comunicare per raccomandata a/r o posta elettronica certificata entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello nel quale non si intende essere iscritti;
– b) per perdita dei requisiti professionali;
– c) per radiazione.
Per chiedere la riammissione alla Figec in qualità di “nuovo iscritto” è necessario presentare domanda accompagnata dalla ricevuta di versamento delle quote per l’anno in corso e della “quota fissa di reiscrizione”, determinata annualmente dal Consiglio nazionale della Figec. Eventuali deroghe dovranno essere deliberate dal Consiglio nazionale.
Il socio sospeso o decaduto, a qualsiasi titolo, non può essere riammesso senza aver prima provveduto a saldare le quote arretrate relative agli ultimi cinque anni o – in caso di interruzione dei termini di prescrizione – a tutti gli anni di morosità dovuti.
Gli uffici della Figec, nel rispetto delle leggi e delle norme che regolano la tutela della privacy, curano la tenuta dell’elenco dei soci in regola, sospesi e cancellati. In caso di mancato rinnovo dell’iscrizione o, comunque, di perdita della qualità di socio, nessun diritto potrà ulteriormente essere avanzato nei confronti della Federazione.
I versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di tesseramento, quote contributive, oblazioni volontarie e sottoscrizioni sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Durante tutta la vita associativa della Figec non è consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, ovvero fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7). La Figec svolge la propria attività sia a livello nazionale che locale; in entrambi gli ambiti coopera con la Confederazione Italiana dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CISAL) con sede in Roma, con la quale è federata.
Organi della Figec
Art. 8). Gli organi della Federazione Italiana del Giornalismo dell’Editoria e della Comunicazione (Figec) sono:
La Figec organizza anche:
Norme transitorie e di attuazione
Spetta al Consiglio nazionale elaborare le linee politiche di azione della Figec; salvo diversa specifica indicazione, il Consiglio nazionale delibera a maggioranza semplice dei presenti, dopo aver provveduto alla verifica del numero legale; in seconda convocazione non è necessario raggiungere il numero legale.
Assumeranno la qualifica di soci fondatori quanti aderiranno alla Federazione nella fase costituente e ne faranno esplicita richiesta.
III) Il Segretario generale nominerà una Giunta nazionale provvisoria ed affiderà ad ogni componente di tale Giunta compiti specifici. Altre deleghe potranno essere affidate ad altri componenti del Consiglio nazionale o – in particolari casi – a soci in possesso di specifiche competenze. Ad uno dei membri della Giunta nazionale provvisoria o ad una personalità esterna alla Figec particolarmente qualificata saranno affidate le mansioni di Tesoriere. Le determinazioni di Giunta saranno assunte a maggioranza semplice dei presenti; in prima convocazione è necessario raggiungere il numero legale; in seconda convocazione non è necessario il numero legale. Altri incarichi specifici potranno essere conferiti anche al di fuori della Giunta.
VII) Su proposta del Segretario generale, la Giunta nazionale nominerà il Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre revisori effettivi e due supplenti, che potrà essere formato, in tutto o in parte, anche da tecnici esterni alla Figec. Una volta costituito, il Collegio eleggerà al suo interno un presidente. Il Collegio dei revisori esercita il controllo di legittimità sulle entrate e le uscite, nonché sul rendiconto economico/finanziario della Figec, e ne riferisce con apposita relazione al Consiglio nazionale. Il Collegio provvisorio dei revisori resterà in carica fino alla celebrazione del Congresso nazionale costituente.
VIII) Il Congresso nazionale costituente sarà convocato dalla Giunta nazionale provvisoria, su proposta del Segretario generale, quando risulteranno costituiti in tutte le regioni italiane gruppi di soci di adeguata consistenza (salvo deroghe motivate per piccole regioni). Il regolamento congressuale sarà elaborato dalla Giunta nazionale provvisoria e sottoposto all’approvazione del Consiglio nazionale. In ogni caso, il regolamento dovrà essere approvato almeno 120 giorni prima della data di indizione del Congresso.
APPENDICE
NORME DI RIFERIMENTO RICHIAMATE
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. (omissis).
Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. (omissis).
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. (omissis).
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 39
L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 11
Libertà di riunione e di associazione
Art. 11 Libertà di espressione e d’informazione
Art. 12 Libertà di riunione e di associazione
Art. 28 Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Art. 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione, tale diritto include la libertà di opinione senza interferenze e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza frontiere.
Art. 19
Art. 22
Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato che annulla e sostituisce il testo unico della radiotelevisione del 2005
Art. 4, 1° comma
1.“Sono principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d’odio, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, il contrasto alle strategie di disinformazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”.
Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale)
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.
L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale.