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La Cassazione cancella il divieto di cumulo Inpgi

I giornalisti pensionati potranno riavere quanto era stato loro illegittimamente trattenuto

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Pierluigi Roesler Franz, componente Giunta esecutiva Figec Cisal e fiduciario per il Lazio

ROMA – È una buona notizia per molti giornalisti in pensione di anzianità che hanno continuato a svolgere attività lavorativa percependo per le loro collaborazioni redditi da lavoro superiori nel 2022 al “tetto” massimo consentito di 22 mila 907,04 euro lordi l’anno, ma subendo automaticamente una pesante decurtazione del loro trattamento di quiescenza come prevedeva l’art. 15 del Regolamento dell’Inpgi del 24 luglio 1995 e successive modifiche.
Sono, infatti, diventate ben quattordici le decisioni conformi della sezione Lavoro della Cassazione che hanno dichiarato l’illegittimità di tale norma disapplicandola d’ufficio. Pertanto, la normativa Inpgi 1 è stata così uniformata in tutto e per tutto a quella dell’Inps, che per legge consente la piena libertà di cumulo tra la pensione di anzianità e l’attività lavorativa senza alcuna limitazione.
Poiché la giurisprudenza della Suprema Corte è univoca, può essere ormai considerata “diritto vivente”. Pertanto, tutti i giornalisti interessati potranno riavere quanto illegittimamente trattenuto sulla loro pensione, ma solo rivolgendosi al giudice del lavoro territorialmente competente citando in giudizio l’INPS – Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che per legge (art. 1, commi da 103 a 108 e da 110 a 118, della legge 234 del 30 dicembre 2021, finanziaria del governo Draghi per il 2022) è subentrato in tutto e per tutto all’INPGI 1 dal 1° luglio 2022. Ma ne può valere davvero la pena perché, a seconda dei casi, si potrà ottenere un rimborso anche piuttosto rilevante essendo in ballo cifre che possono superare i 5 zeri.

La Corte di Cassazione al “Palazzaccio” di piazza Cavour a Roma (Foto Giornalisti Italia)

Per la cronaca le meno recenti pronunzie della Cassazione, depositate nella cancelleria del “Palazzaccio” di piazza Cavour, che hanno dato ragione ai giornalisti pensionati sono: la n. 1098 del 2012, n. 19573 del 2019, n. 20677 del 2020 (punto 8.2 a pag. 4 della motivazione), n. 21470 del 2020, n. 22170 del 2020, n. 33144 del 2021, n. 20522 del 2022, n. 20690 del 2022, e n. 30405 del 2022. A queste si aggiungono altre cinque pronunzie emesse quest’anno dalla sezione Lavoro della Cassazione, presieduta da Antonio Berrino. Si tratta delle sentenze n. 24637 del 14 agosto 2023, n. 24931 del 21 agosto 2023, n. 24932 del 21 agosto 2023, n. 25552 del 31 agosto 2023 e n. 25785 del 5 settembre 2023.
Sono stati così accolti i ricorsi presentati, rispettivamente, dai giornalisti in pensione Fabio Antonio Tamburini, Giuseppe Meroni, Rinaldo Gianola, dagli eredi del giornalista pensionato Pieremilio Resca e da ultimo da Pierparide Tedeschi, tutti assistiti dall’avv. Sabina Mantovani e dal prof. avv. Ugo Minneci di Milano. (giornalistitalia.it)

Pierluigi Roesler Franz

LE ULTIME CINQUE SENTENZE DELLA CASSAZIONE
Sentenza Cassazione n. 24637 del 14 agosto 2023
Sentenza Cassazione n. 24931 del 21 agosto 2023
Sentenza Cassazione n. 24932 del 21 agosto 2023
Sentenza Cassazione n. 25552 del 31 agosto 2023
Sentenza Cassazione n. 25785 del 5 settembre 2023

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