ROMA – Il gruppo di lavoro sulla deontologia istituito dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha trasmesso all’esecutivo e al Consiglio nazionale le proposte per aggiornare e sintetizzare il Testo Unico dei doveri del giornalista, in vigore dal 1° gennaio 2021.
Per ovvi motivi di correttezza, non parlerò di quel documento, se non per dire che ha riscosso l’unanime approvazione del gruppo di lavoro, costituito da componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine e da esperti esterni (fra i quali, oltre a me, c’erano i consiglieri nazionali Figec Paolo Corsini, Giulio Francese, Carlo Parisi e Pierluigi Roesler Franz).
Il nostro lavoro ci ha, però, messi anche a conoscenza di una ampia gamma di situazioni in atto nelle varie redazioni, facendo emergere numerose criticità soprattutto nell’ambito dell’emittenza radiotelevisiva privata e dell’on line; criticità non solo di natura sindacale ma anche con risvolti deontologici. Per esempio, con gravi e ripetute violazioni della Carta di Firenze, documento che fa parte, integralmente, del Testo Unico dei doveri attualmente vigente.
Per comodità dei colleghi (direttori, responsabili a qualsiasi titolo dell’organizzazione del lavoro giornalistico, comitati o fiduciari di redazione) ricapitolo qui alcune norme (talune di natura contrattuale, altre di legge) su orario di lavoro, turni di lavoro ed organizzazione del lavoro che molto spesso, come è risultato dalle nostre indagini e da segnalazioni inviate da numerosi colleghi, vengono violate.
Emittenza radiotelevisiva privata
Come è noto, il contratto collettivo nazionale di lavoro Aeranti-Corallo – Fnsi fissa in 36 ore settimanali l’orario di lavoro dei tele-radiogiornalisti, “suddiviso su cinque o sei giorni, secondo l’organizzazione del lavoro definita all’interno della testata. Le ore di lavoro eccedenti le 36 ore di lavoro ordinario settimanale e fino alla 40ª ora saranno, se lavorate, retribuite con la paga base oraria senza maggiorazioni” (art. 7).
“La prestazione lavorativa ricompresa tra la 36ª e la 40ª dovrà essere richiesta nel rispetto delle linee editoriali concordate con il lavoratore per far fronte a particolari esigenze aziendali”, leggiamo poi nell’art. 8.
Si tratta, quindi, di prestazioni eccezionali, e non possono essere incluse nell’organizzazione del lavoro generale. Che resta di 36 ore, suddivise su cinque o sei giorni.
In molte testate la scelta è stata di suddividere l’orario settimanale su sei giorni, il che vuol dire che l’orario di lavoro quotidiano è per consuetudine stabilito in sei ore; ma per contratto l’orario è settimanale: quindi, se accade che per seguire determinati avvenimenti in una giornata si arrivi, per esempio, a dieci ore di lavoro, e in quella seguente ad otto, nel resto della settimana il carico di lavoro dovrà essere in tutto di altre 18: in pratica, se nei tre giorni successivi si lavorerà sei ore al giorno, una giornata sarà libera, e non si tratterà di un riposo. Per comodità, il calcolo delle ore può essere effettuato anche su scala mensile. In ogni caso, le ore lavorate in più non possono essere considerate ore di cui non tenere conto.
Quanto alla determinazione dell’orario quotidiano di lavoro, per chi è nei turni è chiaro che decorre dall’inizio dell’attività: in redazione, se è da svolgere in redazione; quando inizia il viaggio per raggiungere una determinata località per un qualsiasi servizio quando è lavoro in esterno. E questo orario, essendo organizzato e programmato, non può essere ad intermittenza; quindi deve prevedere un orario di fine turno (orario nel quale qualsiasi attività di lavoro, eventuale montaggio affidato al giornalista incluso, deve terminare). In caso di necessità, potrà ovviamente prolungarsi: ma le ore eccedenti dovranno essere calcolate per dar vita o ad un orario ridotto in altre giornate, o, se di notevole entità, ad un giorno libero, che si aggiungerà (non li sostituirà) ai riposi contrattualmente previsti.
Con l’espressione “orario di lavoro” deve essere inteso «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni»: avvocato della Corte di Giustizia UE (11 novembre 2020), in applicazione della direttiva europea 2003/88.
Fra un turno di lavoro ed un altro devono intercorrere in ogni periodo di 24 ore almeno 11 ore consecutive (direttiva europea 2003/88).
Per quanto riguarda i turni, va rilevato che è illegittima la comunicazione dei turni di lavoro con un preavviso inferiore alle quarantotto ore, in quanto lesiva della dignità dei lavoratori, che non possono ragionevolmente programmare il proprio tempo libero. Tale modalità è pertanto produttiva di un danno non patrimoniale alla vita di relazione (cosiddetto danno esistenziale), che deve essere risarcito. (Corte d’appello di Torino, 12 aprile 2017, presidente ed estensore Grillo Pasquarelli).
Per chi non è nei turni ma ha la responsabilità di un servizio determinare l’orario di lavoro è meno semplice: ma non può voler dire impegno senza limiti di tempo. Vuol dire intanto fissazione di settori di competenza ben delimitati, e non assegnazione, al di fuori di questi settori, di servizi da svolgere negli orari più disparati e nelle più svariate località.
Anche qui, l’orario di lavoro ha come parametri di riferimento le 36 ore settimanali del contratto: è un lavoro che inizia con la presa di contatto (in Tribunale, in Questura, in Regione, al Comune, nella sede di un partito, di un sindacato ecc.), in presenza o telefonicamente, comprende la elaborazione degli articoli, il girato, l’eventuale montaggio; se il servizio è fuori della redazione, e ancor più fuori della città dove il giornalista presta servizio, il lavoro ha inizio quando il lavoratore intraprende il viaggio per raggiungere quella località; in base alle norme europee, dall’inizio di questa presa di contatto dev’essere previsto che i servizi (e l’eventuale viaggio di ritorno nel Comune di residenza) si concludano entro le sei ore di orario consuetudinario (o sette ore e venti minuti se la ripartizione avviene su 5 giorni). Se dovessero protrarsi, le ore in più dovranno essere conteggiate per essere scalate dal monte ore settimanale. Non esiste una messa a disposizione senza limiti di orario.
Il tempo per raggiungere il luogo dove svolgere attività una prestazione di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria (e va, quindi, sommato al normale orario di lavoro come straordinario o computato nell’orario di lavoro), “allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione” (Tribunale di Milano, 23 giugno 2010, giudice Pattumelli).
L’art. 8 del contratto collettivo di lavoro Aeranti-Corallo stabilisce poi che se in settimana si arrivi a superare il numero di 36 ore, fino a 40 ore queste ore eccedenti vengano retribuite con la normale retribuzione oraria, e specifica che queste quattro ore possono essere richieste “per far fronte a particolari esigenze aziendali”: l’organizzazione del lavoro settimanale non può quindi essere strutturata calcolando 40 ore. Le ore eventualmente eccedenti le 40 ore nell’arco di una settimana sono retribuite come lavoro straordinario, “dovranno essere richieste dall’editore e certificate dal direttore e non potranno di norma superare le 22 ore mensili”. E trattandosi di lavoro straordinario, non potranno, ovviamente, neanch’esse essere previste nell’organizzazione del lavoro.
È sempre importante, poi, ricordare, che l’Unione Europea (direttiva 2003/88) ha comunque fissato in modo inderogabile (è un diritto indisponibile del lavoratore, che non può rinunciarvi né a titolo individuale né con eventuali accordi collettivi) in 48 ore lavorate a qualsiasi titolo il numero massimo di ore in cui si può lavorare in una settimana.
Quanto al riposo settimanale, ne è previsto uno di 24 ore (intera giornata) a settimana, al quale si aggiunge un riposo compensativo se il tele-radiogiornalista è chiamato a prestare il proprio lavoro la domenica. Questi riposi non sostituiscono le 11 ore giornaliere di riposo fra un turno e l’altro nell’arco delle 24 ore previste dalla direttiva UE e recepite nel decreto legislativo 66/2003.
Testate on line
I contratti di riferimento per l’on line sono due: l’Uspi – Figec-Cisal (applicato dalle principali aziende editoriali) e l’Anso-Fisc – Fnsi. Entrambi hanno aspetti simili per quanto riguarda l’orario di lavoro, che è di 36 ore settimanali, “ripartite secondo le esigenze aziendali e sulla base degli obblighi specificatamente concordati al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro. In ogni caso, ferme le previsioni di legge sugli orari di lavoro e sulle relative pause, l’arco di impegno giornaliero deve essere contenuto nelle 10 ore. Le ore di lavoro eccedenti le 36 ore di lavoro ordinario settimanale e fino alla 38ª saranno, se lavorate, retribuite con la paga base oraria senza maggiorazione. Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal proprio superiore gerarchico e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili”. (Anso-Fisc – Fnsi).
La prestazione di lavoro “deve svolgersi nell’arco massimo di 10 ore giornaliere”. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali di massima, ripartite secondo le esigenze aziendali e sulla base degli obblighi specificatamente concordati al momento dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro. Le ore di lavoro eccedenti le 36 ore di lavoro ordinario settimanale e fino alla 39ª saranno, se lavorate, retribuite con la paga base oraria senza maggiorazione. A partire dalla 40ª saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario”. (Figec-Cisal – Uspi).
Riposo settimanale: “Il lavoratore ha diritto a una giornata di riposo settimanale, che non può coincidere con una festività infrasettimanale, nei modi previsti dalla legge alla quale il presente Contratto fa esplicito riferimento. La giornata di riposo settimanale può non coincidere, in considerazione del ciclo produttivo, con la domenica, fermo restando che il redattore deve fruire di una giornata di riposo dopo 6 giornate di lavoro consecutive”. (uguale formulazione in e Figec-Cisal – Uspi e Anso-Fisc – Fnsi).
Per quanto riguarda le norme generali su turni e orari di lavoro si rimanda alle spiegazioni relative all’emittenza privata.
Obblighi dei direttori e di chi esercita ruoli di coordinamento
Si riportano, infine, alcuni passaggi fondamentali della Carta di Firenze (2011), che fa parte integrante del Testo Unico dei doveri del giornalista, in vigore dal 1° gennaio 2021. sulla deontologia
“Gli iscritti all’Ordine che rivestano a qualunque titolo ruoli di coordinamento del lavoro giornalistico sono tenuti a: (…)
b) garantire il diritto a giorno di riposo, ferie, orari di lavoro compatibili con i contratti di riferimento della categoria;
c) vigilare affinché a seguito del cambio delle gerarchie redazionali non ci siano ripercussioni dal punto di vista economico, morale e della dignità professionale per tutti i colleghi”.
Il mancato rispetto della Carta di Firenze, come degli altri articoli del Testo Unico, costituisce illecito disciplinare sanzionabile da parte dei Consigli di Disciplina dell’Ordine.
Obblighi dei Comitati di Redazione
I Comitati di Redazione o i fiduciari di Redazione, nelle strutture redazionali più piccole, costituiscono la rappresentanza sindacale di base dei giornalisti nelle singole testate.
Fra i compiti dei Cdr (o fiduciari) ci sono:
“b) vigilare sulla corretta applicazione del presente Contratto e intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale; c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti; d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa e su ogni iniziativa aziendale che possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei lavoratori; e) esprimere pareri preventivi sull’organizzazione del lavoro, la fissazione degli organici redazionali, l’utilizzazione dei collaboratori autonomi, la definizione degli orari, i trasferimenti e i licenziamenti. (Figec-Cisal – Uspi).
“b) vigilare sull’applicazione esatta del presente contratto ed intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale; c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti; d) esprimere pareri e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa e sull’organizzazione del lavoro; e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell’azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti”. (Aeranti-Corallo – Fnsi).
“b) vigilare sull’applicazione esatta del presente contratto e intervenire per l’osservanza delle norme di legislazione sociale; c) tentare la conciliazione delle controversie sorte tra le parti; d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sulla struttura informativa dell’impresa e su ogni iniziativa aziendale che possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti; e) esprimere pareri preventivi sull’organizzazione del lavoro, sulla fissazione degli organici redazionali, sull’utilizzazione dei collaboratori esterni – che rappresenta – sulla definizione degli orari, sull’assegnazione ed i mutamenti di mansione, sui trasferimenti e sui licenziamenti; f) interviene nel processo di attuazione della modalità del lavoro agile a livello aziendale”. (Anso-Fisc – Fnsi).
È quindi evidente che i Cdr, o i fiduciari, hanno non solo il diritto ma il dovere, e l’obbligo deontologico, di far rispettare le norme, tutte le norme, contrattuali e di legge, a tutela dei lavoratori.
Nota conclusiva
La Figec-Cisal è sempre disponibile a fornire chiarimenti e pareri sulla questioni collegate all’organizzazione del lavoro ed all’orario del lavoro, e ad assistere, se necessario, Comitati di Redazione o fiduciari. (giornalistitalia.it)
Giuseppe Mazzarino