ROMA – Cosa spetta ai giornalisti che lavorano a Ferragosto? Martedì 15 agosto i quotidiani cartacei escono regolarmente e le rivendite saranno aperte sino alle ore 13.
Il 15 agosto, pertanto, i giornalisti con contratto Figec Cisal – Uspi o Fieg – Fnsi non sono tenuti a prestare la loro opera. Possibilità, questa, non contemplata invece dai contratti Aeranti Corallo – Fnsi e Anso Fisc – Fnsi.
Nel caso ciò dovesse, eccezionalmente, avvenire, specialmente nell’emittenza radio-televisiva e l’informazione on line, i contratti di lavoro prevedono opportune maggiorazioni retributive, oltre al giorno di riposo compensativo. Resta inteso che, nel caso risultino di miglior favore, si applicano le condizioni previste dai contratti integrativi di secondo livello.
Nel caso in cui il giornalista dovesse prestare la propria opera lavorativa nel giorno di Ferragosto, la stessa dovrà essere retribuita con la maggiorazione del 75% percento.
La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per sei. I compensi per lavoro straordinario festivo e notturno risultanti dall’applicazione delle suddette maggiorazioni, devono intendersi già comprensivi dell’incidenza di detti compensi sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr. Pertanto gli istituti legali e contrattuali verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.
Anche il Contratto collettivo di lavoro Aeranti Corallo-Fnsi, riservato all’emittenza radio-televisiva locale, include il Ferragosto tra le festività infrasettimanali. L’art. 10 riconosce, infatti, al telegiornalista, che nell’ambito del suo regime di orario non lavora, il diritto, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile in aggiunta della stessa.
La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per 6. I compensi risultanti dall’applicazione delle maggiorazioni indicate devono intendersi già comprensivi dell’incidenza degli stessi sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr. Pertanto, gli stessi verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.
La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per 6. I compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno risultati dall’applicazione delle maggiorazioni devono considerarsi utili ai fini dell’incidenza sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr.
Il lavoratore che nell’ambito del suo regime di orario di lavoro presta attività lavorativa dalle 22 alle 6 ha diritto al pagamento delle ore effettivamente prestate con la maggiorazione del 40%. Le prestazioni straordinarie – oltre l’orario normale giornaliero fino a 48 ore settimanali – saranno compensate con le seguenti maggiorazioni: 33% in orario diurno, 43% in orario notturno, 53% in orario festivo e 69% in orario festivo notturno. (giornalistitalia.it)
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