C'è da sapere

Cosa spetta al giornalista che lavora a Ferragosto

ROMA – Cosa spetta ai giornalisti che lavorano a Ferragosto? Martedì 15 agosto i quotidiani cartacei escono regolarmente e le rivendite saranno aperte sino alle ore 13. Pertanto, mercoledì 16 agosto alcun giornale cartaceo verrà pubblicato e alle edicole viene concessa la possibilità di chiudere per l’intera giornata. Le pubblicazioni riprenderanno regolarmente giovedì 17 agosto.
Il 15 agosto, pertanto, i giornalisti con contratto Figec Cisal – Uspi o Fieg – Fnsi non sono tenuti a prestare la loro opera. Possibilità, questa, non contemplata invece dai contratti Aeranti Corallo – Fnsi e Anso Fisc – Fnsi.
Nel caso ciò dovesse, eccezionalmente, avvenire, specialmente nell’emittenza radio-televisiva e l’informazione on line, i contratti di lavoro prevedono opportune maggiorazioni retributive, oltre al giorno di riposo compensativo. Resta inteso che, nel caso risultino di miglior favore, si applicano le condizioni previste dai contratti integrativi di secondo livello.
L’articolo 13 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico Figec Cisal – Uspi include, infatti, il Ferragosto tra le festività religiose cattoliche (Assunzione della Verine Maria). A richiesta dei lavoratori appartenenti a religioni o culti diversi da quello cattolico, salvo che la Legge non preveda le rispettive festività, la Commissione Paritetica, sentiti il lavoratore e i rappresentanti della sua religione o culto, compatibilmente con le esigenze dell’attività e in ottica perequativa, individuerà festività religiose integrative o sostitutive di quelle cattoliche e le relative condizioni di godimento.
Nel caso in cui il giornalista dovesse prestare la propria opera lavorativa nel giorno di Ferragosto, la stessa dovrà essere retribuita con la maggiorazione del 75% percento.
 La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per sei. I compensi per lavoro straordinario festivo e notturno risultanti dall’applicazione delle suddette maggiorazioni, devono intendersi già comprensivi dell’incidenza di detti compensi sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr. Pertanto gli istituti legali e contrattuali verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.
L’art. 19 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsiinclude, invece, il Ferragosto tra le festività infrasettimanali. Nel caso dovesse eccezionalmente prestare la propria opera, il giornalista avrà diritto, in aggiunta alla retribuzione mensile, ad un ventiseiesimo della stessa maggiorato del 260 percento.
 Per effetto dell’applicazione della settimana corta, il giornalista ha diritto, oltre al riposo domenicale, ad un altro giorno di riposo retribuito infrasettimanale che non può coincidere con una festività. Restano ferme, nel caso siano di miglior favore, le condizioni previste dai contratti integrativi aziendali.
Anche il Contratto collettivo di lavoro Aeranti Corallo-Fnsi, riservato all’emittenza radio-televisiva locale, include il Ferragosto tra le festività infrasettimanali. L’art. 10 riconosce, infatti, al telegiornalista, che nell’ambito del suo regime di orario non lavora, il diritto, ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile in aggiunta della stessa.
Nel caso in cui al giornalista dovesse essere richiesta una prestazione lavorativa nel giorno di Ferragosto, la stessa dovrà essere retribuita con la maggiorazione del 30 percento, che sale al 35 per cento per il lavoro festivo notturno, al 40% per lavoro straordinario festivo e al 50 per cento per il lavoro straordinario notturno festivo.
La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per 6. I compensi risultanti dall’applicazione delle maggiorazioni indicate devono intendersi già comprensivi dell’incidenza degli stessi sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr. Pertanto, gli stessi verranno comunque calcolati escludendo i compensi per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.
Ferragosto è considerato festività infrasettimanale anche dall’art. 14 del Contratto Anso Fisc-Fnsi. Nel caso in cui al giornalista dovesse essere richiesta una prestazione lavorativa, la stessa dovrà essere retribuita con la maggiorazione del 30 percento, che sale al 35 per cento per il lavoro festivo notturno, al 40% per lavoro straordinario festivo e al 50 per cento per il lavoro straordinario notturno festivo.
La retribuzione oraria utile al fine del calcolo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 26 il compenso mensile e dividendo il relativo importo per 6. I compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno risultati dall’applicazione delle maggiorazioni devono considerarsi utili ai fini dell’incidenza sugli istituti legali e contrattuali e sul Tfr.
Infine, il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese radiotelevisive, multimediali e multipiattaforma, sottoscritto da Confindustria Radio Tv con Anica, all’articolo 43 considera Ferragosto tra le “festività”. Il lavoratore che nell’ambito del suo regime di lavoro presta servizio ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, al pagamento delle ore effettivamente prestate con la maggiorazione del 30%
.
Il lavoratore che nell’ambito del suo regime di orario di lavoro presta attività lavorativa dalle 22 alle 6 ha diritto al pagamento delle ore effettivamente prestate con la maggiorazione del 40%. Le prestazioni straordinarie – oltre l’orario normale giornaliero fino a 48 ore settimanali – saranno compensate con le seguenti maggiorazioni: 33% in orario diurno, 43% in orario notturno, 53% in orario festivo e 69% in orario festivo notturno. (giornalistitalia.it)

redazione

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