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Ex Fissa: la Cassazione boccia i ricorsi di 2 giornalisti

ROMA – Sono state finalmente rese note le prime due sentenze “gemelle” della Sezione Lavoro della Cassazione, presieduta da Umberto Berrino, che, nonostante il contrario parere della Procura Generale, ha definitivamente respinto i ricorsi di due giornalisti pensionati creditori dell’ex Fissa Fieg/Fnsi, confermando così i verdetti della Corte d’appello di Roma che avevano dato ragione all’Inpgi 1 e alla Fnsi, intervenuta volontariamente in giudizio.

Pierluigi Roesler Franz

In entrambi i giudizi, i giornalisti avevano citato l’Inpgi per ottenere le spettanze dovute, ma si sono ritrovati contro anche la Fnsi costituitasi in appello a sostegno delle tesi dell’ente previdenziale, che dal 1° luglio 2022, è stato inglobato nell’Inps – Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per effetto della legge finanziaria del Governo Draghi.
Le decisioni della Suprema Corte (n. 20904 e 20911 del 18 luglio 2023) erano attese da molti anni e su di essa erano riposte tutte le residue, tenui, speranze dei circa 2.500 giornalisti già andati in pensione dopo aver lavorato, a tempo indeterminato con contratti di natura subordinata, in agenzie di stampa, quotidiani e periodici, nonché radio e tv private, compresi Mediaset, La 7 e Sky.
Il primo della lista attende il saldo addirittura dal 1° settembre 2010, cioè da 13 anni, e tutti i giornalisti vantano un credito complessivo di circa 140 milioni di euro (comprensivo per complessivi circa 40/50 milioni di euro in favore dell’Erario per imposta Irpef dovuta sull’ex Fissa). Il credito in loro favore, da parte del cosiddetto Fondo Ex Fissa gestito dall’Inpgi 1, è maturato a seguito di Accordi contrattuali sottoscritti dalle Parti Sociali Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) ed Fnsi (Federazione Nazionale della Stampa Italiana).
Purtroppo, però, questi Accordi non sono stati più rispettati alla lettera per insufficienza dei fondi necessari. Pertanto, ne è scaturito un notevole contenzioso giudiziario che si è ora concluso negativamente per i numerosi giornalisti pensionati che si erano rivolti al giudice. Per essi al momento resta solo la possibilità di incassare dal Fondo ex Fissa, ogni anno prima di Natale, una rata di 3 mila euro lordi. E anche il fisco dovrà quindi pazientare.
Quella della Cassazione è stata una decisione molto travagliata che, come spiegato nelle 10 pagine di motivazione, ha capovolto il parere scritto del Sostituto Procuratore Generale, Stefano Visonà, che aveva invece chiesto l’accoglimento dei ricorsi dei giornalisti Paola Spadari (ex giornalista dell’agenzia Ansa ed oggi segretaria del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti) e Pierfrancesco Freré, caporedattore aggiunto della redazione politico-parlamentare dell’Ansa.

La Corte di Cassazione al “Palazzaccio” di piazza Cavour a Roma (Foto Giornalisti Italia)

Secondo i supremi giudici: «risulta anzitutto evidente che il Fondo costituito presso l’Inpgi per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità fissa deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici: esso infatti non si identifica con l’Inpgi, che ne è solo “gestore” (“con contabilità separata” e con espressa previsione che “le spese di amministrazione sono addebitate al Fondo”: art. 9 della convenzione), ma costituisce soggetto giuridico autonomo di tipo associativo e con finalità mutualistiche, analogamente ai fondi previdenziali aziendali ex art. 2117 c.c. costituiti con apporto contributivo del datore di lavoro e dei lavoratori che non abbiano ottenuto la personalità giuridica (cfr. in tal senso Cass. nn. 2492 del 1982, 7755 del 2003, 25967 del 2017), con i quali indubbiamente condivide il carattere negoziale della fonte istitutiva, la formazione di un patrimonio autonomo in vista di uno scopo mutualistico e la predisposizione all’uopo di uno specifico ordinamento organizzativo».
«In quest’ottica, – prosegue la motivazione redatta dal consigliere Luigi Cavallaro – se dev’essere logicamente escluso che i creditori personali dell’Inpgi possano soddisfarsi sul patrimonio del Fondo, ostandovi la previsione dell’art. 2117 c.c., cit., risulta del pari evidente che la posizione specifica dell’Inpgi rispetto alle obbligazioni assunte dal Fondo nei confronti degli iscritti è assimilabile a quella di un adiectus solutionis causa: l’Istituto è infatti incaricato dal Fondo di corrispondere agli iscritti le prestazioni nell’ambito (e nei limiti) della provvista costituita dai contributi versati nel patrimonio del Fondo, di talché la sua è propriamente un’obbligazione di facere che ha come destinatario il Fondo delegante, non già l’iscritto beneficiario della prestazione, nei cui confronti viceversa non assume alcuna obbligazione propria.

Pierfrancesco Frerè

Lo si desume non soltanto dalla previsione dell’art. 6, ult. co., della convenzione, secondo cui “l’Istituto risulta esonerato dall’obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria”, ma soprattutto dalla previsione del comma precedente, secondo cui la mancata reintegrazione della liquidità nel termine di due mesi dalla richiesta, cui sia seguita l’impossibilità dell’Inpgi di provvedere al pagamento delle prestazioni richieste dagli iscritti aventi diritto, obbliga “il Fondo” (e non l’Inpgi, appunto) al pagamento degli interessi».
Gli “ermellini” del Palazzaccio di piazza Cavour a Roma spiegano poi che «sotto questo profilo, deve recisamente escludersi che – come invece sostenuto da parte ricorrente – la convenzione abbia ad oggetto un contratto a favore di terzo nell’ambito del quale l’Inpgi figurerebbe come promittente: promittente (e obbligato) è semmai il Fondo, mentre l’Inpgi è semplicemente delegato al pagamento della prestazione cui ha diritto l’iscritto, secondo le previsioni del Fondo stesso. E ciò, dal canto suo, esclude che la previsione dell’art. 6, ult. co., della convenzione cit., possa sospettarsi d’illiceità per contrasto con l’art. 1229 c.c.: non rispondendo l’Inpgi in proprio dei debiti del Fondo, è evidente che la clausola in questione non può in alcun modo costituire una ipotesi di limitazione preventiva della responsabilità del debitore per dolo o colpa grave».
«In secondo luogo, – si legge ancora nelle due sentenze – la disciplina collettiva dianzi ricordata avvalora la conclusione dei giudici di merito secondo cui il funzionamento del Fondo avviene col sistema a ripartizione: oggetto della promessa del Fondo non è infatti l’incremento patrimoniale del valore dei contributi versati per ciascun lavoratore iscritto, come accade nei sistemi a capitalizzazione individuale, bensì una prestazione definita, costituita da un valore capitale pari “a sette mensilità di retribuzione, calcolata con i criteri di cui all’art. 2121 c.c. sulla retribuzione denunciata dall’azienda a fini contributivi nel mese antecedente la risoluzione del rapporto di lavoro” (artt. 3 e 4 convenzione, artt. 3 e 4 regolamento), che può essere corrisposta o nella forma di assegno vitalizio reversibile oppure in forma di capitale rivalutato in base alla variazione intervenuta nell’indice del costo della vita; ed è evidente che, essendo la prestazione del tutto sganciata dal valore e dal rendimento dei contributi versati, la funzione di questi ultimi non può che risiedere nella costituzione della provvista con cui provvedere al pagamento delle prestazioni correnti, come peraltro si desume chiaramente dalle previsioni, dianzi richiamate, dei commi 2°, 4° e 5° dell’art. 6 della convenzione, che fanno carico all’Inpgi di vigilare sull’adeguatezza della provvista rispetto agli impegni in scadenza e di avvertire, in caso contrario, i soggetti tenuti al suo reintegro».

Paola Spadari

Per la Cassazione «non vale, in contrario, richiamare le molteplici norme contrattuali, pure dianzi riportate, che sanciscono il diritto di ogni iscritto ad un “accantonamento”: premesso, in termini generali, che, in materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, dovendo piuttosto assegnarsi preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall’art. 1363 c.c., secondo cui le clausole s’interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto (così, da ult., Cass. n. 2996 del 2023, sulla scorta di numerosissime precedenti conformi), milita in senso radicalmente contrario rispetto all’ipotesi del fondo a capitalizzazione di accantonamenti individuali la previsione contrattuale secondo cui il Fondo è obbligato a corrispondere a ciascun iscritto soltanto una prestazione definita, calcolata secondo modalità che prescindono totalmente sia dall’ammontare dei contributi versati che dal rendimento di questi ultimi. Né potrebbe configurarsi in alcun modo un diritto degli iscritti a ricevere, in alternativa o in subordine, l’ammontare dei contributi versati in loro favore, prevedendo l’art. 2123 c.c. che tale liquidazione possa aver luogo soltanto quando i fondi di previdenza siano formati “con il contributo dei prestatori di lavoro”, ciò che nella specie è escluso dall’art. 6, comma 1°, della convenzione più volte citata».
In conclusione: «del tutto correttamente i giudici territoriali hanno condotto l’accertamento circa l’incapienza e l’illiquidità del Fondo avendo riguardo all’insufficienza complessiva della provvista a soddisfare già le numerosissime domande anteriori a quella presentata dall’odierna parte ricorrente, non senza rilevare che il successivo accordo sindacale del 24 giugno 2014, stipulato tra le medesime parti collettive che hanno istituito il Fondo, ha avuto come presupposto proprio lo stato di grave illiquidità del Fondo stesso (in relazione al quale, peraltro, oltre alla messa in liquidazione del Fondo, è stato previsto il pagamento rateale delle prestazioni in favore di coloro che avevano maturato il diritto alla prestazione); e non potendosi in questa sede di legittimità sottoporre a critica tale accertamento di fatto se non nei limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nel rigoroso senso indicato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014, le censure di parte ricorrente vanno ritenute in parte qua radicalmente inammissibili». (giornalistitalia.it)

Pierluigi Roesler Franz

LEGGI ANCHE:
La sentenza della Cassazione n. 20904 del 2023
La sentenza della Cassazione n. 20911 del 2023

 

Pierluigi Roesler Franz

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