ROMA – Il dirigente del Servizio Contributi e Prestazioni dell’Inpgi, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, Augusto Moriga, ha reso nota l’aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che non risultino contestualmente assicurati in altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l’anno 2023 sono confermate nelle seguenti misure:
Per le modalità applicative delle predette aliquote contributive, si rimanda comunque alle disposizioni di cui alla circolare Inpgi n. 5 del 10 marzo 2009.
Si ricorda che, per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi – ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente. Di conseguenza, i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2023, purché riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2022, sono da assoggettare a contribuzione con riferimento all’anno 2022 (aliquota e massimale 2022), avendo l’accortezza di dichiararli nella procedura Dasm come compenso arretrato 12/2022.
Per quanto riguarda, invece, i compensi per attività giornalistica svolta in forma autonoma diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative, come meglio individuati nella citata circolare Inpgi n. 5 del 10 marzo 2009, la misura del contributo integrativo a carico del committente (D.lgs 103/96), da erogare direttamente al giornalista, è fissata al 4%.
ASSICURAZIONE INFORTUNI
Il premio assicurativo – posto interamente a carico del committente – per l’anno 2023 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di 6 euro mensili per ogni collaboratore iscritto alla gestione separata Inpgi e soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni. Al riguardo, si rimanda alle disposizioni di cui alla Circolare Inpgi n. 8 del 31 ottobre 2019.
MASSIMALE IMPONIBILE
L’Istat, con comunicato del 17 gennaio 2023, ha determinato l’indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2021 ed il 2022 nella misura del + 8,1%.
Di conseguenza, il limite del massimale annuo imponibile di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per l’anno 2023 è rideterminato in 113.520 euro.
Il predetto massimale contributivo è riferito, ovviamente, anche ai giornalisti che svolgono attività libero professionale assicurati presso la medesima Gestione Previdenziale separata Inpgi. Ai fini del rispetto del predetto massimale imponibile non si tiene conto, invece, di eventuali retribuzioni e/o compensi assoggettati a contribuzione presso altre gestione previdenziali.
REDDITO MINIMO PER ACCREDITO CONTRIBUZIONE INPGI
L’accredito dei contributi mensili nelle posizioni assicurative dei singoli giornalisti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è basato sul minimale di reddito di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990. Tale minimale per l’anno 2023 è determinato in 17.504,00 euro. Pertanto, nel caso in cui – alla fine dell’anno – il predetto minimale non fosse stato raggiunto si procederà ad una contrazione dei contributi mensili accreditati, in proporzione al contributo versato.
Si precisa che il committente è tenuto a determinare la contribuzione dovuta all’Inpgi sulla base dei compensi effettivamente corrisposti ai propri collaboratori e non è richiesto, quindi, l’adeguamento al predetto importo.
Il predetto minimale di reddito, ai fini dell’attribuzione dell’anzianità contributiva, si applica anche ai giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica libero professionale (ancorché senza partita Iva e/o mediante cessione del diritto d’autore).
RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI
Il committente, per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, deve presentare apposita domanda, utilizzando il modulo DIL-02, presente nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto.
Possono essere oggetto di pagamento dilazionato le somme (contributi e sanzioni) che non siano stati ancora affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione.
Le rateazioni dei debiti contributivi possono essere concesse fino ad un massimo di 24 mesi.
Il piano di ammortamento è determinato con l’applicazione del tasso di dilazione e differimento di cui all’art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 402/81 e successive modificazioni ed integrazioni (Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’euro sistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, aumentato di 6 punti – attualmente pari a 8,50% su base annua).
NOTE E AGGIORNAMENTI PROCEDURA DASM
I valori minimi retributivi e contributivi indicati nel punto A) della presente circolare, definiti con delibera del Comitato Amministratore del 24 gennaio 2023 – nelle more dell’iter di approvazione ministeriale delle predette deliberazioni – sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Ai fini dell’utilizzo della procedura Dasm (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2023, è necessario procedere all’aggiornamento del software relativo a tale procedura. Gli aggiornamenti saranno disponibili nel sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro il 10 febbraio 2023. (giornalistitalia.it)
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