ROMA – Importanti novità in tema di revisione del meccanismo di indicizzazione per gli anni 2023 e 2024 delle pensioni dei giornalisti ex INPGI 1, ora INPS – Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – ed estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche sono previste dall’art. 1, commi 309 e 310, della legge finanziaria del Governo Meloni per il 2023, approvata dalla Camera con il voto di fiducia il 24 dicembre scorso (già Stampato Camera n. 643-bis), che da domani passerà all’esame del Senato (Disegno di legge n. 442).
Sono state, così, ritoccate le percentuali che erano state rese note dal Governo nei giorni scorsi (tra parentesi sono indicate le precedenti percentuali che sono state sostituite) e avvantaggiano ora gli ultra 75enni i quali beneficiano di un aumento della pensione lorda del 6,4 per cento (prima non era previsto nulla).
Tutte queste novità entreranno in vigore dal 1° gennaio prossimo. Ma l’INPS ha comunicato che momentaneamente procederà da gennaio alla rivalutazione delle pensioni completa al 100% solo per i beneficiari il cui importo sia compreso nel limite di quattro volte il trattamento minimo, vale a dire 2.101,52 euro lordi. Per tutti gli altri pensionati il cui trattamento pensionistico cumulato è superiore al predetto limite, la rivalutazione sarà attribuita con gli arretrati sulla prima rata utile dopo l’approvazione della legge di bilancio 2023, cioè da febbraio 2023 in poi. (giornalistitalia.it)
Pierluigi Roesler Franz
PENSIONI: COME CAMBIA LA PEREQUAZIONE
APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
Comma 309. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
2) nella misura del 53 per cento (era, invece, il 55 per cento) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento (era, invece, il 40 per cento) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 32 per cento (era, invece, il 35 per cento) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
L’incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L’incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS.
Pierluigi Roesler Franz
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