ROMA – «La legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (legge di Bilancio 2022), ha previsto all’articolo 1, comma 103, che, «con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (Inpgi) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma».
Lo ricorda il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi, evidenziando che «l’articolo 1, comma 104, della medesima legge n. 234/2021 ha, altresì, disposto che «il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 103 è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022. In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’Inpgi, l’importo della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’Inpgi; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti».
Va ricordato che, nel regime sostitutivo vigente fino al 30 giugno 2022, ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, la previdenza e l’assistenza sono attuate dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, nei confronti dei giornalisti a esso iscritti, nelle forme e nelle misure disposte dal suo Statuto e dal Regolamento che, pertanto, fino alla predetta data, ne individuano l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione.
In particolare, il “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’Inpgi, in vigore dal 21 febbraio 2017, prevede all’articolo 1 che debbano essere obbligatoriamente iscritti all’Istituto medesimo i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e i praticanti giornalisti iscritti nell’apposito Registro titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Lo Statuto Inpgi, approvato con decreto interministeriale del 13 settembre 2007, prevede che l’Istituto attui la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti nell’Albo dei giornalisti e nel Registro dei praticanti tenuti dall’Ordine dei giornalisti, provvedendo in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica all’erogazione delle seguenti prestazioni obbligatorie:
a) trattamento di pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti;
b) trattamento economico in caso di tubercolosi;
c) trattamento in caso di disoccupazione;
d) assegni per il nucleo familiare;
e) ogni altro trattamento previsto da provvedimenti di legge;
f) trattamento in caso di infortunio.
Inoltre, le disposizioni statutarie prevedono che lo stesso Inpgi attui i propri scopi mediante i contributi versati dai datori di lavoro e dagli iscritti nella misura e con le modalità previste dalle leggi, dai regolamenti e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Al contempo, dalla medesima data, i giornalisti sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ovvero con evidenza contabile separata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con riferimento ai titolari di posizioni assicurative e ai titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti.
Pertanto, gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro in relazione ai giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato sono determinati secondo le disposizioni che regolano l’iscrizione al FPLD.
Con riferimento alle contribuzioni minori, a decorrere dal 1° luglio 2022, i relativi obblighi contributivi sono generalmente determinati, fatta salva ogni eccezione prevista dalla legge, in ragione del settore di appartenenza del datore di lavoro, ossia secondo l’inquadramento previdenziale previsto dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e della qualifica del lavoratore.
Obblighi contributivi dovuti all’Inpgi fino a giugno 2022
Alla luce del quadro normativo delineato e in attuazione dell’articolo 1, comma 103, della legge n. 234/2021, la competenza assicurativa in capo alla Gestione Sostitutiva dell’Ago dell’Inpgi cessa il 30 giugno 2022 per essere trasferita all’Inps, che vi succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
Caridi rammenta in proposito, ai fini delle regolarizzazioni/versamenti relativi ai periodi di competenza fino al mese di giugno 2022, che le contribuzioni dovute alla Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Inpgi alla medesima data sono:
• IVS nella misura del 33,00% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore;
• aliquota aggiuntiva IVS dell’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico dei giornalisti attivi, ai sensi della delibera Inpgi n. 27 del 26 giugno 2021;
• aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile;
• assicurazione contro la disoccupazione nella misura dell’1,61%;
Per i soli rapporti a tempo determinato stipulati con datori di lavoro privati, esclusi quelli in sostituzione di dipendenti assenti, è altresì dovuto un contributo addizionale dell’1,40%.
L’obbligo contributivo è escluso per i lavoratori assunti a tempo indeterminato da pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le quali sono tenute al versamento della contribuzione in argomento nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile per i soli lavoratori con contratto a tempo determinato;
• fondo di garanzia per il pagamento del TFR (art. 2, comma 10, della legge 29 maggio 1982, n. 297) nella misura dello 0,30%;
• assegno nucleo familiare nella misura dello 0,05%;
• con riferimento alle aziende soggette alle procedure di CIGS di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416 (aziende editrici di giornali quotidiani, giornali periodici e agenzie di stampa a carattere nazionale), anche con meno di 15 dipendenti, è dovuto il contributo per ammortizzatori sociali nella misura dell’1% a carico del datore di lavoro.
Si rinvia a quanto da ultimo disposto dall’articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale ha previsto l’obbligo di versamento del contributo addizionale – di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo – al ricorrere dei necessari presupposti;
• contributo di solidarietà nella misura del 10% sull’importo dei contributi a carico azienda versati alle forme di previdenza e assistenza integrativa e su altre somme eventualmente corrisposte dal datore di lavoro (ai sensi dell’art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, introdotto dalla legge di conversione 1 giugno 1991, n. 166).
Denuncia e versamento contributi all’Inpgi fino a giugno 2022
Fino al periodo di competenza “giugno 2022”, per quanto concerne gli adempimenti relativi all’invio delle denunce e al versamento dei contributi dovuti, si rinvia alle istruzioni operative dell’Inpgi in uso.
Obblighi contributivi a decorrere dal 1° luglio 2022 dovuti al FPLD
In relazione al quadro normativo in trattazione, i datori di lavoro che siano già in possesso di una matricola DM per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel FPLD devono denunciare su quest’ultima i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti già in forza o che venissero assunti con un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
Nel caso in cui il datore di lavoro, pubblico o privato, che assume o ha in forza i predetti giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, non fosse titolare di una matricola DM, ne dovrà richiedere l’apertura per gli adempimenti informativi verso l’Inps.
In tale senso, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.
L’apertura della matricola DM dovrà essere effettuata in tempo utile per il versamento dei contributi di luglio 2022.
Il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi, ricorda che, «per i periodi decorrere dal 1° luglio 2022, la competenza assicurativa – fino a quel momento in capo al Polo Inpgi – sarà in capo alla Struttura dell’Inps territorialmente competente, presso la quale già esiste o dovrà essere aperta la matricola».
Obbligo contributivo IVS. Retribuzione imponibile e minimale
In ragione di quanto previsto dal secondo periodo del comma 103 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, a decorrere dal 1° luglio 2022, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e di posizione assicurativa presso la Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Inpgi, sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Tale disposizione deve intendersi riferita non solamente a nuove assunzioni, ma anche a quei soggetti che, già titolari di posizione assicurativa presso la Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Inpgi, cessino il rapporto di lavoro in corso e instaurino un nuovo rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico presso la stessa o altra azienda, salvo i casi in cui il trasferimento del lavoratore si verifichi senza soluzione di continuità (ad esempio, cessione del contratto, cessione di ramo d’azienda, operazioni societarie, ecc.).
Si evidenzia che, nella formulazione adottata dal legislatore nel secondo periodo del citato comma 103 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, ciò che assume rilievo ai fini dell’iscrizione al FPLD, ovvero all’evidenza contabile separata, è la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato instaurato con i giornalisti professionisti, i pubblicisti o i praticanti, indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, ivi comprese le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.
In presenza dello svolgimento di attività giornalistica, pertanto, l’iscrizione al FPLD ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.
Inoltre, si rammenta che le figure professionali, titolari di rapporto di lavoro subordinato, interessate dalle disposizioni oggetto della presente circolare sono:
– giornalisti professionisti (legge n. 1564/1951), a decorrere dal 1° gennaio 1952;
– praticanti giornalisti (legge 25 febbraio 1987 n. 67, art. 26), a decorrere dal 1° marzo 1987;
– giornalisti professionisti tele-cineoperatori (legge n. 67/1987, art. 27), a decorrere dal 1° marzo 1987;
– giornalisti pubblicisti (legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 76), a decorrere dal 1° gennaio 2001;
– personale iscritto all’Albo nazionale dei giornalisti assunto presso pubbliche Amministrazioni in applicazione dell’articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, indipendentemente dal contratto collettivo agli stessi applicato.
Pertanto, con riferimento ai soggetti appartenenti alle predette categorie professionali titolari rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica, il contributo IVS si attesta nella misura del 33% della retribuzione imponibile, di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro e il 9,19% a carico del lavoratore.
È altresì previsto, per la predetta categoria di soggetti, il versamento del contributo aggiuntivo a carico del lavoratore nella misura dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992.
In relazione alla base imponibile da prendere a riferimento, trovano applicazione le disposizioni generali in materia di determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti contenute nell’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, come sostituito, da ultimo, dall’articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ha statuito, fatte salve le ipotesi tassativamente previste, il principio della unificazione delle basi imponibili previdenziale e fiscale.
Si rammenta infine che, ai fini della determinazione del minimale contributivo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui: «La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo».
Il predetto minimale deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera determinato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338/1989 (cfr., da ultimo, la circolare n. 15/2022).
Infine, si precisa che solo a decorrere dall’anno 2017, con l’adozione del nuovo “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’Inpgi è stata prevista l’applicazione delle disposizioni di cui l’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 463/1983, secondo il quale il limite di retribuzione per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, ai fini delle prestazioni pensionistiche, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 338/1989, è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Il massimale contributivo
Il comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 prevede che «ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’Inpgi per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’Inpgi con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo».
Si evidenzia, al riguardo, che nella previgente disciplina, il “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’Inpgi prevedeva, per i soggetti iscritti e, quindi, per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, l’applicazione del sistema di calcolo contributivo di cui all’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo per le anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2017.
In particolare, nella previgente disciplina, il massimale contributivo non era applicato ai soggetti con primo accredito contributivo in Inpgi antecedente al 1° gennaio 2017. Il massimale non era applicato altresì ai soggetti con primo accredito contributivo in Inpgi dal 1° gennaio 2017 e che tuttavia avessero contribuzione accreditata antecedentemente alla predetta data in qualsiasi altra gestione. Al contrario, il massimale contributivo era applicato ai soggetti con primo accredito contributivo in Inpgi dal 1° gennaio 2017 privi di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione nei periodi antecedenti alla predetta data.
Il citato comma 105, pertanto, riproponendo pedissequamente il meccanismo vigente presso la soppressa Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Inpgi, ha introdotto una disposizione in deroga alla ordinaria disciplina di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995, applicabile limitatamente all’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e volta a cristallizzare e, quindi, a confermare lo speciale regime del massimale Inpgi nel momento del trasferimento delle funzioni dell’Inpgi all’Inps.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° luglio 2022, con riferimento agli assicurati che alla data del 30 giugno 2022 risultino da ultimo iscritti all’Inpgi (ancorché contestualmente ad altra gestione pensionistica) e per i quali il primo accredito contributivo in qualsiasi gestione decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, e quindi in data antecedente il 2017, troverà applicazione la disciplina del massimale di cui al citato comma 105, ossia il meccanismo sopra illustrato già operante presso l’Inpgi, con riferimento a tutti i rapporti di lavoro che comportano esclusivamente l’iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Diversamente, per i soggetti che alla predetta data del 1° luglio 2022 risultino da ultimo assicurati a una qualsiasi (compreso il FPLD) altra gestione diversa da Inpgi nonché per i soggetti con accredito contributivo in qualsiasi gestione pensionistica prima del 1996, continuerà a trovare applicazione la generale disciplina del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995.
Aumenti contributivi
Con il passaggio dall’Inpgi all’Inps non cambia nulla per i giornalisti assunti nella Pubblica amministrazione, per i quali era già previsto per legge l’obbligo di versare il Tfr e il Fondo Credito obbligatorio (0,35%) all’Inps.
Per i giornalisti assunti nel privato, invece, si registra un aumento dell’1% della contribuzione a carico del lavoratore. L’aliquota contributiva per gli assegni familiari (Cuaf) passa dallo 0,005 allo 0,68% e quella per la maternità da 0 a 0,46% nelle aziende industriali e 0,24% in quelle non industriali.
Pierluigi Roesler Franz
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